Art. 10.
(Società e associazioni tra professionisti).

      1. Al fine di svolgere in comune l'attività professionale alla quale sono abilitati, i professionisti possono costituire tra loro società o associazioni temporanee disciplinate dalla presente legge.

 

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      2. Nel rispetto dei princìpi della presente legge possono essere costituite tra professionisti, anche se iscritti a Ordini professionali diversi, società con lo scopo di organizzare stabilmente in comune l'esercizio delle rispettive prestazioni professionali ovvero associazioni temporanee per il compimento di incarichi determinati.
      3. L'attività dei soci e dei collaboratori o addetti è soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali delle singole professioni.
      4. L'incarico affidato alla società può indicare specificamente il professionista o i professionisti che devono curarne l'esecuzione.
      5. Salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative per particolari attività, le professioni per cui è richiesta l'iscrizione agli albi non possono essere svolte in forma associativa diversa dall'associazione o dalla società tra professionisti.
      6. La società tra professionisti non è soggetta alle procedure concorsuali.